Art. 8.
(Disposizioni per gli allevatori e i commercianti).

      1. Sono autorizzati il commercio e l'affidamento delle razze canine o di tipi canini esclusivamente negli allevamenti abilitati in base ai criteri di un apposito protocollo redatto dalla Commissione.
      2. Sono sempre vietate la vendita diretta e la detenzione di cani in negozi di animali. Gli allevamenti abilitati al commercio possono comunque promuovere la vendita dei cani attraverso i negozi di animali.

 

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      3. È fatto obbligo agli allevatori di tenere il registro di carico e scarico degli animali, su conforme modello predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale devono risultare, tra l'altro, per ogni soggetto: la data di nascita, la razza di appartenenza, il codice di DNA, il numero di iscrizione all'anagrafe canina, di identificazione su base elettronica. Nel registro devono altresì essere riportate le generalità dell'acquirente e del proprietario in qualità di tutore responsabile del soggetto canino.
      4. Il registro di carico e scarico è soggetto a verifica periodica da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza ai sensi della legislazione vigente in materia.
      5. I cani possono essere venduti o ceduti a titolo gratuito soltanto previa certificazione di buona salute rilasciata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale o da un veterinario libero professionista scelto dall'acquirente, che attesta l'assenza di sintomi clinici riferibili a malattie genetiche o infettive trasmissibili.
      6. Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cuccioli prima della undicesima settimana di vita, anche se il cucciolo proviene dall'estero.
      7. La cessione a titolo gratuito di cuccioli che non hanno raggiunto l'undicesima settimana di vita, come stabilito al comma 6, è permessa solo nel caso in cui i medesimi siano orfani ed ospitati presso strutture di volontariato zoofilo od animalista, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.